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Whistleblowing

Procedura Whistleblowing

Quantum Creditech S.p.A.

Edizione 2026

Proprietà intellettuale

Il presente Documento è di esclusiva proprietà di 

QuantumCreditech S.p.A. mediatore Creditizio

Società di mediazione creditizia

(di seguito QuantumCreditech S.p.A.)

QuantumCreditech S.p.A. mediatore Creditizio

Via Aldo Lusardi 7-20122, Milano (MI)  

Domicilio digitale/PEC quantummediazione@pec.it

Internet: www.QuantumCreditech.it

Numero REA MI – 2722660

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese 13434090968

Iscritta al numero M614 dell’elenco dei mediatori tenuto dall’OAM (Iscrizione verificabile all’indirizzo: www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi)

che è Titolare di ogni relativo diritto intellettuale.

QuantumCreditech S.p.A. si riserva il diritto di apportare integrazioni o modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa, in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per fotocopie o registrazione o altrimenti senza consenso scritto della società QuantumCreditech S.p.A. Edizione  2026.

Procedure per l’aggiornamento

Gli aggiornamenti al presente documento saranno sottoposti ad approvazione delle singole funzioni aziendali e, successivamente, pubblicati e comunicati.  Gli utenti interessati sono tenuti a verificare periodicamente la presenza di nuove versioni del documento.

Validità

Quanto descritto in questo documento si applica nelle fasi operative e gestionali dei processi in uso presso QuantumCreditech S.p.A., cioè alle sue infrastrutture logistiche e tecniche, al suo personale (struttura interna).

Dati identificativi della versione del documento

Il presente documento costituisce l’Edizione 2026.

Responsabile della stesura del presente documento

Il Responsabile del documento è: QuantumCreditech S.p.A. – settore organizzativo.

Indice

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DI PROCEDURA INTERNA

VALIDITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI

 1. Premessa e fonti normative

      Tutela di riservatezza e anonimato

       I diritti dei whistleblowers

 2. Destinatari

 3. Modalità di recepimento e formazione

 4. Scopo e ambito di applicazione

 4.1. Le Società con le quali intercorrono rapporti contrattuali

 5. Le segnalazioni

 5.1 Oggetto delle segnalazioni

 5.2 Contenuto della segnalazione

 6. Destinatario e modalità della segnalazione

 7. Riservatezza e divieto di ritorsione

 8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

 9. Apparato sanzionatorio

 10. Workflow processo

ALLEGATO A MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

 

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DI PROCEDURA INTERNA

Alla stesura del documento hanno attivamente partecipato le direzioni tecniche direttamente e le altre funzioni aziendali che forniscono supporto generale di tipo amministrativo, legale (anche con l’ausilio di professionisti esterni). Il presente documento fornisce indicazioni operative e tecniche sulle attività, obblighi e di supporto ai collaboratori/direzione/comparti di QuantumCreditech S.p.A.

VALIDITÀ

Quanto descritto in questo documento si applica nelle fasi operative e gestionali dei processi in uso presso QuantumCreditech S.p.A., cioè alle sue infrastrutture logistiche e tecniche, al suo personale, e presso le singole agenzie (collaboratori).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Fare riferimento alle singole indicazioni/riferimenti normativi espressi a seconda dell’argomento trattato.

PROCEDURA AZIENDALE “WHISTLEBLOWING POLICY

1. Premessa e fonti normative

I primi interventi in materia di whistleblowing risalgono all’epoca della Comunità Economica Europea e sono stati introdotti al fine di contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti (direttiva CE 10 giugno 1991, n. 91/308).

Le banche e gli enti finanziari furono obbligati a identificare i loro clienti e a segnalare alle Autorità competenti le operazioni in tal senso sospette. Si trattava di un whistleblowing particolare, vi era un dovere di segnalazione posto a carico di specifici soggetti, non un diritto. Il dovere di segnalazione, accompagnato anche dalla previsione di apposite tutele, venne poi inserito in ulteriori settori (ad esempio in ambito fiscale).

La normativa europea si è occupata di disciplinare primariamente un dovere di segnalazione, tratteggiando, di conseguenza – come già accennato – una particolare figura di whistleblower

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la Direttiva 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Il ruolo del Whistleblowing: va inteso come uno strumento di prevenzione degli illeciti e ii) manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione).

L’obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali; la Direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023.

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Tutela di riservatezza e anonimato

I soggetti obbligati a dotarsi dei già menzionati sistemi interni sono tenuti ad osservare talune altre disposizioni specifiche dettate dalla normativa con riguardo alle procedure da adottare per la segnalazione.

Il D.lgs. 24/2023, nel recepire la Direttiva UE 2019/1937, introduce una disciplina strutturata per garantire la protezione degli «informatori/segnalanti o whistleblowers» i.e. delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità

dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tali procedure devono garantire tra l’altro:

  • la tutela della riservatezza dei soggetti che decidono di segnalare illeciti;
  • la tutela dei soggetti segnalati presunti autori della violazione;
  • la tutela del soggetto segnalante da condotte ritorsive conseguenti la segnalazione;
  • lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 c. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2-undecies c. 1 lett. f), del codice in materia di protezione dei dati personali.

I diritti dei whistleblowers

La normativa prevede una tutela per il whistleblower senza alcuna distinzione tra settore pubblico e settore privato.

Sono previste misure di protezione che comprendono:

  1. l’obbligo di riservatezza in ordine all’identità del segnalante, salvaguardando però anche i diritti di difesa della persona coinvolta/segnalata, viene così ribadita la presunzione di innocenza e il diritto di adeguata difesa;
  2. un generale divieto di ritorsione, riportando una casistica (esemplificativa e non esaustiva né tassativa) delle stesse fattispecie ritorsive comprensive anche dei danni reputazionali prevedendo contestualmente l’inversione dell’onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito;
  3. misure di sostegno in favore del whistleblower, assicurate dagli enti del Terzo settore, che sono inseriti in elenchi tenuti dall’ANAC e che forniscono dette misure di sostegno, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa autorità.

Sono da intendere come “whistleblowers”, meritevoli di protezione, tutti i soggetti, collegati in senso ampio all’  organizzazione pubblica o privata nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica.

Le misure di protezione si estendono poi anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblowers.

Ogni trattamento dei dati personali connesso alla gestione dei canali di segnalazione deve essere eseguito a norma del GDPR o del D.lgs. 51/2018.

QuantumCreditech S.p.A. si è dotata di un Modello organizzativo ex D.Lgs 231/01 (di seguito anche MODELLO) il quale contiene anche una sezione relativa ai reati connessi alla disciplina antiriciclaggio e finanziamento del

terrorismo e la presente procedura Whistleblowing rappresenta perciò anche un protocollo operativo che si integra con le disposizioni del MODELLO.

2. Destinatari

I Destinatari della presente Policy sono: gli ESPONENTI AZIENDALI, i DIPENDENTI e i COLLABORATORI, le persone che, pur non appartenendo a QuantumCreditech S.p.A., operano su mandato o nell’interesse della medesima.

ESPONENTI AZIENDALI: il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, l’Amministratore delegato, Direttore generale, i componenti degli altri organi sociali di QuantumCreditech S.p.A eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di QuantumCreditech S.p.A. o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

DIPENDENTI: i soggetti che intrattengono con QuantumCreditech S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);

COLLABORATORI: i soggetti che intrattengono con QuantumCreditech S.p.A: 

  • rapporti di lavoro a progetto; 
  • rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; 
  • rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un ESPONENTE AZIENDALE pur non essendo DIPENDENTI;

3. Modalità di recepimento e formazione

La presente procedura è d’immediata applicazione per QuantumCreditech S.p.A.

La procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali do QuantumCreditech S.p.A.

Ai fini dell’attuazione della procedura, la formazione e l’informativa verso il personale è gestita dalla competente funzione responsabile in stretto coordinamento con l’ORGANISMO di VIGILANZA di QuantumCreditech S.p.A. a presidio del Modello ex Dlgs 231/01 (ORGANISMO – ODV) e con i responsabili di altre funzioni aziendali.

Per i COLLABORATORI è prevista analoga informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso consegna cartacea con ricevuta di presa visione, eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale con QuantumCreditech S.p.A.

4. Scopo e ambito di applicazione

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità in ambito antiriciclaggio, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da QuantumCreditech S.p.A. in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di QuantumCreditech S.p.A.

La presente procedura si applica in ambito Antiriciclaggio relativamente a tutte le attività aziendali di Quantum Creditech S.p.A.

La presente procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai DESTINATARI, in coerenza con gli standards previsti dal Modello 231 di QuantumCreditech S.p.A. e i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

 

4.1. Le Società con le quali intercorrono rapporti contrattuali

QuantumCreditech S.p.A. trasmette la presente procedura a tutte le società con le quali intercorrano comunque rapporti contrattuali (la pubblicazione dei documenti di procedura avverrà presso intranet aziendale)

5. Le segnalazioni

5.1 Oggetto delle segnalazioni

Devono formare oggetto di segnalazione le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al MODELLO 231, al CODICE ETICO e alle procedure interne di QuantumCreditech S.p.A. (in particolare la Procedura Antiriciclaggio), di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno a QuantumCreditech S.p.A.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate: penalmente rilevanti;

  • poste in essere in violazione del MODELLO 231, del CODICE ETICO, dei principi di controllo interno e di altre
  • procedure interne antiriciclaggio o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare legate all’attività antiriciclaggio (es. falsificare dati e/o informazioni relative alla clientela, oppure compilare e sottoscrivere i questionari AVC (adeguata verifica della clientela) al posto del cliente);
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a QuantumCreditech S.p.A. legate all’attività antiriciclaggio;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di QuantumCreditech S.p.A. legate all’attività antiriciclaggio;
  • suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività in ambito antiriciclaggio presso QuantumCreditech S.p.A.

La normativa si applica:

Alle segnalazioni di violazioni, (i.e. di comportamenti, atti od omissioni) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e

gestione, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di discipline normative unionali o nazionali degli atti dell’Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori:

  • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • salute pubblica;
  • protezione dei consumatori;
  • appalti pubblici;
  • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
  • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.

La normativa non si applica:

  • per le segnalazioni delle violazioni già disciplinate in via obbligatoria nei settori indicati nella parte II dell’allegato al D.lgs. 23/2024;
  • nelle vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e nelle vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore”;
  • nei casi che prevedano l’applicazione di disposizioni nazionali o unionali in materia di:
  • informazioni classificate;
  • segreto professionale forense e medico;
  • segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
  • procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura;
  • difesa nazionale nonché ordine e sicurezza pubblica.

5.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente (vedi infra; sub. par. 8) a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

QuantumCreditech S.p.A. preferisce le Segnalazioni NON anonime, posto che:

  • è più difficile indagare nel caso non sia possibile reperire ulteriori informazioni dal Segnalante;
  • potrebbe generarsi il rischio di una “cultura del sospetto”, cui farebbero seguito segnalazioni anonime, poco chiare e irragionevoli.

Requisito indispensabile per l’accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano, appunto, il riscontro dell’identità del segnalante. In particolare, come previsto nel MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÀ, allegato alla presente procedura (All. A), la segnalazione deve contenere:

  • le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
    • la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
    • la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
    • il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l’attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
    • l’indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
    • Le segnalazioni anonime sono comunque accettate, ma solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6. Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all’esame delle segnalazioni è l’ORGANISMO della SOCIETÀ.

In conformità all’art. 2 della L. 179/2017, la Società istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l’identità del segnalante. La segnalazione può essere inviata:

  • mezzo servizio di posta ovvero tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura “riservata/personale Organismo di Vigilanza QuantumCreditech S.p.A.”, presso la sede di QuantumCreditech S.p.A.
  • Mail whistleblowing – mail dedicata alla predisposizione di appuntamenti con l ‘ODV. Organismo di Vigilanza di QuantumCreditech S.p.A. mediatore Creditizio Via Aldo Lusardi 7-20122, Milano (MI)

L’ORGANISMO che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

In alternativa alla segnalazione attraverso il canale interno, le segnalazioni possono essere effettuate collegandosi al seguente link:  https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  •  la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. Riservatezza e divieto di ritorsione

È compito dell’ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.Lgs 231/01 garantire la riservatezza del soggetto segnalante dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del MODELLO 231 di QuantumCreditech S.p.A.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell’ORGANISMO a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta interna sarà protocollata a cura dell’ORGANISMO.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all’incolpato solo nei casi in cui:

  • vi sia il consenso espresso del segnalante;
  • la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, come da quest’ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell’interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all’ORGANISMO, contenente un’esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell’identità del segnalante.

Gravano sul responsabile della funzione procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui sono tenuti i componenti dell’ODV.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s’intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato

motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili. Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l’ORGANISMO che, nel caso di riscontro positivo, segnala l’ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un’efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite. Resta inteso che QuantumCreditech S.p.A. potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all’ORGANISMO, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti. L’ ORGANISMO svolge direttamente tutte le attività volte all’accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

Durante l’attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell’anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell’OdV gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante. Per valutare la fondatezza della segnalazione, l’ORGANISMO richiede alla funzione Risorse Umane di verificare l’esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei confronti è cui presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

All’esito dell’attività istruttoria, l’ORGANISMO redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d’intervento e l’adozione di azioni a tutela di QuantumCreditech S.p.A.

Gli esiti dell’attività d’indagine sono altresì sottoposti all’Amministratore Delegato per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l’adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate dall’Amministratore Dlelgato tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso. Qualora, all’esito dell’attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l’ORGANISMO, in relazione alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria.

9. Apparato sanzionatorio

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente POLICY.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili. Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

10. Workflow processo